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Hybrid Powerlifting A.S.D. - Via Liguria 3, San Giorgio Bigarello (MN) 46051

 

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MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

 

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 16 d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dall’Ente di Promozione sportiva CONI, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della Hybrid Powerlifting A.S.D. (di seguito solo ‘Associazione’), al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

 

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e dovrà essere aggiornato ogni qual volta necessario secondo le disposizioni del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e della Federazione/Ente di Affiliazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.

 

Il presente Modello, che integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla Federazione/Ente di Affiliazione, verrà adeguatamente reso pubblico nell’ambito della Associazione (mediante immediata affissione presso la sede e/o pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Associazione) nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione/Ente di Affiliazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società.

 

Art. 1 – Finalità 1

 

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d’età.

 

2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

 

3. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui l’Associazione e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

 

a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;

 

b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

 

c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

 

d. l’individuazione e l’attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

 

e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;

 

f. l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

 

g. la partecipazione della Associazione e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione/Ente di Affiliazione nell’ambito delle politiche di Safeguarding adottate;

 

h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Associazione.

 

Art. 2 – Campo di applicazione

 

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono: a) tutti i Tesserati presso la Associazione; b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Associazione; c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Associazione.

 

Art. 3 – Condotte rilevanti

 

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 e nello specifico:

 

a. l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

 

b. l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

 

c. la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

 

d. l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

 

e. l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

 

f. l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

 

g. l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

 

h. il bullismo o cyberbullismo (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

 

i. i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

j. l’abuso dei mezzi di correzione: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento della Federazione/Ente di Affiliazione.

 

Art. 4 – Principi

 

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

 

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

 

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno, e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

 

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

 

d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

 

e) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

 

f) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

 

g) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

 

h) in caso di atleti minorenni, ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;

 

i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

 

j) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo; k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

 

Art. 5 – Tutela dei minori

 

1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

 

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla Federazione/Ente di Affiliazione.

 

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana; b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

 

b. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

 

2.1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito della Associazione (mediante immediata affissione del nominativo e dei contatti presso la sede e/o pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Associazione).

 

2.2. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

 

2.3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

 

2.4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della Federazione/Ente di Affiliazione. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.

 

3. Il Responsabile è tenuto a:

 

a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;

 

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito della Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

 

c) recepire le indicazioni della Federazione/Ente di Affiliazione e dei relativi Safeguarding Officer, e fornire elementi utili per l’aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Associazione;

 

Art. 7 – Dovere di segnalazione

 

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni a voce o via posta elettronica all’indirizzo dottorbernabucci@gmail.com.Questi poi, in caso di suddetti comportamenti lesivi, se necessario, riferirà al Safeguarding Officer della Federazione/Ente di Affiliazione attraverso lo strumento (telematico, di posta certificata o altro) che sarà da questi indicato e messo a disposizione.

 

2. In caso di gravi comportamenti lesivi la Società provvederà a notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. 

 

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

 

1. La Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. 1) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva; alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione; allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

 

2. Il presente documento e il codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, devono essere pubblicati sul sito internet della Associazione o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affissi presso la sede della stessa e portati a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Associazione. 

 

Art. 9 – Norme finali

 

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Associazione con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI e della Federazione/Ente di Affiliazione.

 

2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione/Ente di Affiliazione, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione/Ente di Affiliazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, e dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

 

3. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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